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POLITECNICO MESSAGGI DIFFAMATORI PRESENTATE DENUNCIE PENALI


POLITECNICO DI LUGANO MESSAGGI DIFFAMATORI PRESENTATE DENUNCE

Da qualche giorno su molti forum sono comparsi diversi messaggi
provenienti dall’ IP 213.156.52.103 del provider italiano Fastweb con la e-mail e nickname gabrielnet,vannessasex,gpbombril ed altri,
concernenti presunte condanne subite dalla nostra università per
pubblicità ingannevole da parte dell'Antitrust italiana di Roma e/o da
autorità giudiziarie svizzere.
Il loro contenuto è falso e diffamatorio,infatti la nostra università
non ha mai subito alcuna condanna penale e il provvedimento n.16494
dell’Autorità Garante di Roma è stato annullato dalla sentenza del Tar Lazio n.14207 del 31 dicembre 2007 che ha accertato che in nostro sito internet non è ingannevole.
Questi messaggi sono già stati oggetto di nostre denunce penali alle Procure di Trieste ,Milano e Lugano ,alle quali è stato chiesto di identificare e punire il responsabile per i reati di diffamazione e calunnia
Qui potete leggere il dispositivo della sentenza del TAR Lazio che ha accolto il nostro ricorso

http://www.unipsa.ch/documenti/news/Tar.pdf 

ANONIMO

15 Feb 2008, 10:18

Risposte
POLITECNICO DI LUGANO NON INGANNEVOLE
POLITECNICO DI LUGANO
TAR DEL LAZIO : IL NOSTRO SITO INTERNET NON E' INGANNEVOLE
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza n.14210 del 7
novembre 2007 depositata il 31 dicembre 2007 , ha accolto il
ricorso della nostra università Politecnico di Lugano ed ha annullato
il provvedimento n.16494 ed il connesso provvedimento n.16880 IP
20, dell'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato, stabilendo
che il nostro sito NON E' INGANNEVOLE.
Scrive il Tar.......omissis
POLITECNICO DI LUGANO
FATTO E DIRITTO
"il ricorso n.2931/07 è fondato e va di conseguenza accolto.
Con il terzo motivo d'impugnativa,la ricorrente ha contestato la
natura ingannevole del messaggio pubblicitario.
La doglianza puo essere condivisa
Il messaggio,infatti,non appare idoneo ad orientare indebitamente le
scelte dei consumatori........
Il messaggio pubblicitario specifica in modo chiaro ed intelligibile
che l'università è autorizzata all'uso della denominazione ai sensi
della normativa di uno stato estero e che sempre ai sensi di detta
normativa la sua attività è regolata.........
La fondatezza di tale censura determina,assorbite le ulteriori
doglianze,l'accoglimento del ricorso e,per l'effetto,l'annullamento
del provvedimento n.16494 adottato dall'AGCM nell'adunanza del 15
febbraio 2007
POLITECNICO DI LUGANO
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,Prima sezione di
Roma,previa riunione dei relativi giudizi,cosi provvede sui ricorsi in
epigrafe........:
accoglie il ricorso n.2931 del 2007 e ,per l'effetto,annulla il
provvedimento impugnato
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa
Cosi deciso in Roma,nella camera di consiglio del 7 novembre 2007
Dott.Pasquale de Lise Presidente
Dott.Roberto Caponigro Estensore
POLITECNICO DI LUGANO
Inoltre con delibera del 30 aprile 2008 ,notificata il 20 maggio 2008,
il Garante ha deliberato NON VI E’ LUOGO A PROVVEDERE” sulla procedura
IP20 provvedimento 16880 ,nella quale si contestava la inottemperanza
al provvedimento citato annullato.

leggete il dispositivo della sentenza del TAR e la delibera dell’Autorità Garante
http://www.unipsa.ch/documenti/news/Tar.pdf 
http://www.unipsa.n...elibera30aprile2008.pdf 

POLITECNICO LUGANO

11 Giu 2008, 03:08 - Denuncia

POLITECNICO LUGANO RICONOSCIUTO SENTENZA TRIBUNALE FEDERALE
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_376/2008

Sentenza del 20 gennaio 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.

Oggetto
protezione della personalità (misure cautelari),

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 7 maggio 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Omissis

3.1 L'art. 14 cpv. 2 della legge ticinese sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (LUni/TI) recita che è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le denominazioni "università", "istituto universitario" e simili da parte di enti pubblici e privati che svolgono attività di insegnamento e attribuiscono titoli accademici. In virtù dell'art. 7 della Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario (RS 414.205; sottoscritta dal Cantone Ticino il 19 settembre 2001) l'accreditamento di istituti universitari pubblici e privati compete invece alla Conferenza universitaria svizzera su domanda degli istituti interessati e in base ad un esame della qualità dell'insegnamento e della ricerca.

Omissis

4.
4.1 La Corte cantonale ha ritenuto falsa l'affermazione secondo cui "la .________ non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero", perché l ---------- 1 è stata invece riconosciuta dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino come "università privata" (art. 14 cpv. 2 LUni/TI; DTF 128 I 19).

Omissis

4.3 In concreto giova innanzi tutto precisare che la dottrina e la giurisprudenza citate dal ricorrente non richiedono che l'affermazione lesiva della personalità sia manifestamente falsa, ma indicano che dev'essere chiaramente (klarerweise) falsa (ANDREAS MEILI, Basler Kommentar, ZGB I, 3a ed. 2006, n. 6 ad art. 28c CC; sentenza 4A_254/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.2). Il ricorrente pare inoltre dimenticare che in concreto l'affermazione incriminata non menziona l'accreditamento dell'opponente 1, questione a cui si riferiscono invece diverse dichiarazioni citate nel ricorso e che si rivelano quindi irrilevanti ai fini del presente giudizio, ma indica - in modo ambiguo - che essa non è riconosciuta nel sistema universitario. Sennonché alla luce dell'incontestato fatto che il governo ticinese ha autorizzato l'-------- 1 ad utilizzare la denominazione "università privata", la sentenza impugnata - che definisce inveritiera la summenzionata affermazione del ricorrente - non appare arbitraria e cioè manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondata su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii). L'esito della censura avrebbe potuto essere diverso se nell'esternazione in discussione fosse stato indicato che l'----------- 1 non è accreditata nel sistema universitario svizzero.

Omissis

Losanna, 20 gennaio 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

EQUALIZER

04 Giu 2009, 12:08 - Denuncia


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